IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge del 24  giugno  2014,  n.  90  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016,  i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio
nel corso  dell'anno  precedente  e  per  un  numero  di  unita'  non
superiore  a  quelle  cessate  dal  servizio  nel   corso   dell'anno
precedente; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
  Visto l'art. 1, commi 287 e 299, della legge del 27 dicembre  2017,
n. 205; 
  Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
settembre  2019  recante  «Autorizzazione   ad   assumere   a   tempo
indeterminato unita' di personale in favore della Guardia di finanza,
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri»,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in  data  12
novembre 2019; 
  Vista la tabella F, allegata al suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019, relativa alle assunzioni
per l'anno 2019; 
  Considerato che la citata «Tabella F -  Anno  2019  -  Stanziamento
legge 205/2017 art. 1, comma 299 -  decorrenza  avvio  al  corso:  25
ottobre 2019» riporta il seguente errore materiale di calcolo: 
    alla  riga  relativa  alle  assunzioni  straordinarie  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  per  gli  anni  dal  2020  al  2024,
risultano indicati oneri per quattordici assunzioni  invece  che  per
cento, come autorizzate dall'art. 1, comma 287, della  legge  n.  205
del 2017; 
    conseguentemente la riga relativa  al  totale  oneri  riporta  un
importo inesatto; 
  Rilevato che  tale  errore  materiale  e'  stato  riprodotto  anche
nell'articolato, specificamente all'art. 1, comma 5; 
  Ritenuto, pertanto, necessario apportare le opportune rettifiche al
citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  4
settembre 2019 relativamente all'art.  1,  comma  5,  e  alla  citata
tabella F; 
  Dato atto che il fondo di cui all'art. 1, comma 299, della legge n.
205/2017 presenta le necessarie  disponibilita'  finanziarie  per  la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta modifica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  4   settembre   2019   risulta   cosi'
riformulato: 
    «5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro 2.573.960,52  per  l'anno  2019,  euro
23.022.386,17 per l'anno 2020, euro 25.966.799,88 per  gli  anni  dal
2021 al  2023,  ad  euro  26.123.731,55  per  l'anno  2024,  ad  euro
26.786.230,55 a  regime  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante   corrispondente   riduzione,   per   i    medesimi    anni,
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  299,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)  relativa  al
fondo  da  ripartire  per  fronteggiare  le  spese  derivanti   dalle
assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.» 
  2. La Tabella F allegata al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 4 settembre 2019 e' sostituita come da Allegato A. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2020 
 
                                             per Il Presidente        
                                        del Consiglio dei ministri    
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                                  Dadone              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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